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Non richiesto il deposito di bilanci e statuti nel nuovo registro di Asd e Ssd

di Luciano De Angelis

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Nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non è richiesto, ad oggi, il deposito dei rendiconti degli enti. In attesa dei provvedimenti attuativi non è previsto neppure il deposito dello statuto dell’ente. Nessuno schema uniforme è inoltre contemplato per la redazione del rendiconto, che peraltro non è sottoposto al vaglio di alcun organo di controllo.

E’ questo, attualmente, quanto previsto (o forse sarebbe meglio dire quanto non previsto) dai decreti legislativi 36 e 39 del 2021 recanti il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi.

Il mancato deposito del bilancio
Nella prima versione del dlgs 28/2/2021 n. 39 all’art. 6, comma 3 era previsto che ogni Associazione e Società sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica, il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale.

Tale disposizione è stata espunta dall’art. 10, comma 13-quinques del dl 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modifiche dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che ad oggi non richiede più alcuna presentazione del rendiconto o bilancio di esercizio all’istituendo registro.

Da segnalare, inoltre, che sebbene l’art. 7 del dlgs 36/2021 (comma 1 lett. f) preveda l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari, nulla viene previsto in merito né alla forma dei rendiconti (sono bilanci? Rendiconti di cassa? Da redigersi secondo quali schemi?), né il rimando ad un decreto che possa uniformare tali rendiconti anche in relazione alle dimensioni dell’ente.

Mancata nomina dell’organo di controllo e del revisore
Va rimarcato che nel mondo delle associazioni sportive (anche in questo caso a differenza di quanto richiesto dagli art. 30 e 31 del Codice del terzo settore), la nomina dell’organo di controllo o di un revisore è mai prevista, ciò a prescindere dal superamento di qualsiasi limite dimensionale. In altri termini, la nomina di un organo di controllo o di un revisore è demandata esclusivamente alle decisioni dell’ente, che può prevedere statutariamente l’inserimento di una tale figura professionale nel proprio statuto.

Il mancato deposito degli statuti
I nuovi statuti devono accogliere, alla luce degli artt. 7,8,9 del dlgs 36/2021, une serie di modifiche che riguardano la previsione dell’esercizio dell’attività sportiva in via stabile e principale, i rapporti fra attività principale e secondaria (se quest’ultima è prevista), le incompatibilità degli amministratori.

Finora, per ottenere l’iscrizione delle associazioni sportive presso il registro del Coni, ad esse è richiesto dall’art. 3 lett. F) del Regolamento di funzionamento del registro che “abbiano adottato uno statuto conforme alla normativa in materia”; inoltre, nell’allegato A al medesimo regolamento si richiede di indicare sia per l’atto costitutivo che per lo statuto vigente il numero di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ed inoltre è specificato l’obbligo di caricamento, nella sezione documentale del file pdf dello statuto e dell’atto costitutivo.

Attualmente, di contro, alla domanda per l’iscrizione al registro l’art.6 del d.lgs 39/2021 richiede di allegare:

1) La ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l’eventuale partita Iva dell’associazione o società sportiva dilettantistica;

2) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

3) la data dello statuto vigente;

4) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

5) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

6) i dati dei tesserati.


Nulla è richiesto, di contro, in merito all’inoltro dello statuto che, forse (ma è non è scontato presumerlo visto che la legge non lo impone espressamente), potrà essere previsto dal provvedimento del dipartimento dello sport che (probabilmente nel 2023), ai sensi dell’art. 11 del d.lgs 39/2021, dovrebbe definire la disciplina, conservazione e gestione del registro.

A riguardo, peraltro, il comma 3-bis dell’art. 6 del dlgs 39 prevede che con decreto dpcm o dell’autorità di governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti, anche fissando requisiti ulteriori.

                                                               
Fonte: articolo pubblicato su Italia Oggi il 5 marzo 2022
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