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La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale del fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) nella sola parte in cui la norma non prevede la ripartizione delle risorse d’intesa con la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome.
E’ quanto emerge dalla lettura della sentenza 40/2022 della Corte Costituzionale (depositata il 22 febbraio) che ha visto intervenire i giudici costituzionali su una delle misure introdotte durante l’emergenza Covid dall’articolo 3 del Dl 137/2020 per far fronte all’interruzione delle attività sportive di Asd e Ssd nel periodo di maggiori restrizioni che ha interessato il nostro Paese.
Due i motivi addotti dalla Regione Campania a sostegno della incostituzionalità della norma in esame. In particolare, secondo il ricorrente tale disposizione avrebbe violato i principi di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale, sanciti dall’articolo 3 della Costituzione, subordinando l’erogazione del contributo alla sola circostanza che la cessazione o la riduzione dell’attività di Asd e Ssd fosse determinata da provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive senza tener conto di quelli regionali ancor più restrittivi. Questione, questa, valutata inammissibile.
Diverso l’esito, invece, sul secondo motivo relativo alla violazione degli articoli 117, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. Contestata infatti non è la caducazione del fondo ma il fatto che l’ordinamento sportivo sia una materia in cui Stato e Regione hanno competenza legislativa concorrente (articolo 117, comma 3, della Costituzione) che avrebbe richiesto un’intesa tra le parti ai fini della ripartizione dei fondi. Per di più viene evidenziato da parte della Consulta come in realtà la ripartizione delle risorse stanziate per il fondo non possa ritenersi di competenza statale neppur inquadrando l’intervento nell’ambito della perequazione finanziaria.
Come evidenziato, il fondo unico ha carattere di universalità in quanto la misura riguarderebbe l’intero territorio nazionale e non frazioni dello stesso dove si manifestino speciali esigenze perequative.
Sulla base di tali presupposti, quindi, la Consulta ha ritenuto fondata la questione sollevata dalla Regione Campania con una sentenza additiva che non travolge i ristori già assegnati all’ente.
La decisione, in particolare, interviene sulla violazione costituzionale imponendo l’intesa tra Stato e Conferenza Stato - Regioni in modo che il riparto del fondo avvenga in forma concertata.
Viene dunque dichiarata illegittima la sola parte dell’articolo 3, comma 2, del Dl 137/2020 nella parte in cui non prevede che il provvedimento del capo del Dipartimento per lo Sport sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome.
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