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Sport e lavoro: i recenti orientamenti giurisprudenziali (Corte di Appello di Roma, sezione lavoro del 23 agosto 2021) e di legittimità (Cassazione sezione Lavoro 41467, 41468 e 41729 del dicembre 2021) rendono sempre più evidente la mancanza di una disciplina unitaria dell’inquadramento dei rapporti di collaborazione nel settore dello sport.
Seppur la corte di Cassazione, con la sentenza 41467 del 24 dicembre, confermi che la disposizione dell’articolo 67 del Tuir, lettera m) determini effetti “eccettuativi” anche rispetto all’obbligo previdenziale, subordinandone l’applicabilità alla verifica di alcuni requisiti, presuppone comunque la presenza di ulteriori elementi.
Richiesto, infatti, dai giudici di legittimità che l’esenzione dall’obbligo contributivo, invocabile dalle Associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd), debba essere verificato tenendo conto dell’effettiva natura “dilettantistica” del soggetto in favore del quale la collaborazione sia stata esercitata e dell’attività senza scopo di lucro, a nulla valendo la sola iscrizione nel Registro Coni, ritenuto un elemento essenziale ma di per sé non sufficiente a dimostrare la mancanza di finalità lucrative.
Un orientamento questo che rende sempre più evidente come l’abrogazione dei commi 358 e 359 della legge 205/2017, con cui si era cercato in qualche modo di fornire una qualificazione normativa unitaria ai compensi agli sportivi, sia stata di fatto un’iniziativa affrettata e che manifesta l’esigenza di dare finalmente una collocazione a livello fiscale dei redditi percepiti dai collaboratori sportivi.
A ben vedere, infatti, neanche i diversi orientamenti di prassi (circolare Inl 1/2016) e di dottrina, che in qualche modo hanno cercato di delimitare i confini delle norme previste per la collaborazione sportiva, riescono ad arginare i recenti orientamenti della Cassazione.
Una prova evidente è anche la recente introduzione dell’obbligo di comunicazione delle collaborazioni occasionali previsto dall’articolo 13 Dl 146/2021, convertito in legge 215/21 che, come precisato nella nota del 27 gennaio scorso dell’Ispettorato del Lavoro e del Ministero, esclude Asd e Ssd da tale adempimento. Un’esenzione che, però, non sembrerebbe applicarsi alla luce delle indicazioni della Suprema Corte, qualora l’Asd/Asd committente non riesca a dimostrare di svolgere attività senza scopo di lucro.
Problemi questi che sempre più spesso richiedono oggi una soluzione chiara e univoca che fornisca certezze legislative prescindendo da qualsiasi interpretazione giurisprudenziale o di prassi.
Criticità queste che non sembrano risolte neanche dalla Riforma dello sport, e che alla luce anche dei recenti orientamenti giurisprudenziali rendono necessario adattare le norme giuslavoristiche alle esigenze del mondo sportivo, fornendo in tempi brevi (non certamente il 1° gennaio 2023) indicazioni chiare e, possibilmente prevedendo una norma transitoria che salvaguardi le interpretazioni adottate per regolamentare i rapporti pregressi.
In sintesi: gli enti esclusi da comunicazione
Le FAQ dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro numero uno, quattro, otto, nove e dieci chiariscono quali soggetti sono esclusi dall’obbligo. In particolare, nella risposta numero nove l’Ispettorato Nazionale del Lavoro afferma che le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche (Asd e Ssd) sono esonerate dall’obbligo in parola, a patto che le stesse operino senza finalità di lucro. Le pronunce giurisprudenziali in materia hanno precisato che a nulla vale in tal senso la sola iscrizione nel Registro Coni che è un elemento essenziale ma non determinante ai fini dell’esclusione del carattere lucrativo dell’attività svolta.
In regime transitorio pertanto va auspicato un intervento che adatti le norme alle esigenze del mondo sportivo.
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