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Sono indeducibili dal reddito d’impresa le spese di sponsorizzazione di una associazione sportiva dilettantistica (Asd), qualora risultino sproporzionate rispetto al giro d’affari e non vi sia alcun obbligo specifico di porre in essere un’attività promozionale.
A queste conclusioni è giunta la Ctr Lazio con la sentenza 238/16/2022 (presidente Terrinoni, relatore Caputi).
L’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 stabilisce che il corrispettivo in denaro o natura, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200mila euro, a favore di associazioni sportive dilettantistiche costituisce per il soggetto erogante spesa di pubblicità volta alla promozione della sua immagine o dei suoi prodotti mediante una specifica attività del beneficiario.
Secondo la Cassazione, la disposizione ha introdotto, a favore del solo soggetto che eroga il corrispettivo, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, di tali spese di sponsorizzazione, a condizione che:
1) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
2) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
3) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor;
4) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, senza che rilevino requisiti ulteriori (tra le tante, Cassazione 14232/2017, 13508/2018, 8590/2021; le stesse condizioni erano già state indicate dal Fisco: circolare 21/E/2003, par. 8; risoluzione 57/E/2010).
Con la pronuncia odierna, i giudici romani hanno esaminato il caso del titolare di una ricevitoria del lotto e cartoleria, che aveva dedotto 80mila euro per sponsorizzare una Asd, deduzione poi disconosciuta dal Fisco.
Il collegio di merito ha bocciato la tesi del contribuente per cui, in base all’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 le spese di sponsorizzazione delle Asd sarebbero sempre deducibili: a tal fine è comunque necessario, infatti, che venga dimostrata l’effettiva attività promozionale posta in essere.
E’ stata quindi confermata la ripresa erariale, in quanto le spese erano sproporzionate rispetto all’attività esercitata, peraltro già in crisi, stante il ricorso a finanziamenti di terzi e, inoltre, il contratto di sponsorizzazione non richiedeva una specifica attività di promozione, prevedendosi soltanto che il marchio dello sponsor sarebbe stato collocato nel campo da gioco in occasione di eventuali manifestazioni sportive; peraltro, la Asd sponsorizzata era pure stata verificata ed erano emerse operazioni inesistenti, con accertamento divenuto definitivo.
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