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Ulteriori criticità riguardano l’utilizzo di software non regolamentari per alterare la competizione ed il suo esito o il match fixing degli eventi, quello che in gergo è la “combine”.
“L’extra-territorialità dell’evento, oltre a porre problemi in termini di giurisdizione e legge applicabile (l’evento non si svolge in una località geografica “unica” ma online) rende anche più difficile verificare – e sanzionare – condotte antisportive e considerate illecite dai regolamenti che disciplinano l’evento: si pensi, ad esempio, al doping dei gamers, finalizzato a potenziare le prestazioni mentali, strategiche e di velocità di reazione ma anche all’utilizzo di software che sostituiscano o migliorino la prestazione e-sportiva (il cheating).
D’altro canto, la delocalizzazione fisica dell’evento e-sportivo ha permesso ad alcuni operatori (su tutti può farsi l’esempio della Formula 1) di mitigare almeno in parte i danni derivanti dalla cancellazione degli eventi reali in periodo di lockdown.
Nel 2020, nel pieno delle misure di confinamento, molti Gran Premi sono stati cancellati e non solo non era possibile assistere agli eventi ma neppure trasmetterli via audio-video. Da qui un maggior interesse ed investimento della Formula 1 e-sport Series, con il campionato virtuale che ha registrato circa 30 milioni di visualizzazioni complessive” chiosa Averna.
Infine, le conseguenze della cancellazione dei grandi eventi. “L’approccio può utilmente prendere le mosse da due considerazioni: la prima è relativa al fatto che il decreto “cura Italia” ha regolato l’ipotesi risarcitoria relativa alla cancellazione per impossibilità sopravvenuta di spettacoli ed altri eventi legati alla cultura”, dice Alberto Gazzola associato di Weigmann Studio Legale.
“Questa disciplina si è applicata ai grandi eventi sportivi. La seconda si riferisce ai provvedimenti di recente adottati dall’AgCom con riferimento all’impossibilità di fruire di un evento reale regolarmente tenuto per disservizi legati al live streaming.
Il mercato assicurativo ha sviluppato prodotti specifici, proponendo coperture volte a coprire l’organizzatore dell’evento con riferimento alla possibile perdita economica e patrimoniale derivante dall’annullamento del medesimo; le coperture proposte hanno anche ad oggetto il rimborso dei costi dei trasporti di andata e ritorno, il materiale impiegato per l’organizzazione dell’evento ecc.”
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