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Dilettanti, erogazione non restituita

di Antonino Russo

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I prelievi non giustificati da una associazione sportiva dilettantistica (ASD) non formano una presunzione di restituzione di denaro al soggetto ovvero allo sponsor che, in precedenza, procede ad erogare delle somme in favore della stessa compagine sportiva.

Così la Ctp di Bari (sentenza 217/2022) in relazione a un caso in cui, dalle indagini bancarie espletate poi a carico della ASD e del suo legale rappresentante (e non anche dello sponsor promotore del giudizio in questione), erano emersi una serie di prelievi non giustificato che l’Ufficio ipotizzava quale restituzione di somme di denaro allo sponsor, atteso che i prelievi in questione risultavano di ammontare significativo rispetto ai pagamenti documentati da quest’ultimo.

Su tal punto, in pratica il giudizio riguardava la eventuale idoneità di meri elementi indiziari a configurare una presunzione di inesistenza dell’operazione avente valore di prova ex art. 2729 cc; ma l’accertamento, per indeducibilità e indetraibilità IVA in capo allo sponsor, era scaturito da un fatto noto rilevato in capo alla ASD sulla base del quale i verificatori non erano riusciti però a dimostrare il fatto ignoto in capo al soggetto erogante le somme (fatto che, ad avviso del giudice pugliese, doveva essere invece il risultato necessario, univoco e sicuro delle indagini pena l’infondatezza dell’accertamento stesso), in quanto gli stessi verificatori affermavano come non fosse stato possibile individuare i destinatari effettivi delle somme il cui prelievo dai conti non era stato giustificato dall’ASD.

Pertanto, solo se viene dimostrata la concreta riferibilità delle movimentazioni bancarie allo sponsor può scattare una presunzione a carico di quest’ultimo e di conseguenza una vera e propria inversione dell’onere della prova, in forza della quale il soggetto passivo è tenuto a giustificare e dimostrare l’assoluta estraneità al fatto contestato.

In assenza di tale accertata riferibilità, non può essere invece messa in discussione la regolarità formale della documentazione esibita quale prova del rapporto negoziale sottostante.

                                                               
Fonte: articolo pubblicato su Italia Oggi del 24 maggio 2022

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