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Lavoro sportivo - Clausola compromissoria
Sentenza n. 11404/2000

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro
Presidente G. Prestipino - Relatore P. Picone

Continua dalla quinta pagina                                                                pag. 6

6. Il secondo dei problemi, sul quale è incentrato il terzo motivo del ricorso principale, è se la situazione di impossibilità assoluta della prestazione rientrasse nel novero di quelle non esonerative dell'obbligo della società di versare il corrispettivo pattuito.
Il Tribunale ha dato risposta affermativa al quesito perché il contratto contemplava l'assunzione del rischio da parte della società nel caso si verificasse un infortunio al giocatore nel corso del rapporto.
Questa statuizione è accusata di violazione degli art. 1362, 1463, 1464 e 2119, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, e all'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale affermato che infermità quali le lombosciatalgie e discopatie sono malattie professionali dei giocatori di basket e, quindi, da equiparare agli infortuni richiamando sul punto il d.P.R. 1124/1965, sicuramente inapplicabile alla fattispecie, e non facendo alcun conto della lettera contrattuale che chiaramente si riferiva ai soli "infortuni", sia nel testo italiano che in quello redatto in lingua inglese; per avere, comunque, immotivatamente ritenuto la natura professionale della malattia e trascurato di esaminare le certificazioni sanitarie, deponenti nel senso della malattia e non dell'infortunio, e, quindi, di trarne le conseguenze ai fini della riconduzione della fattispecie nella previsione dell'art. 1463 c.c. (impossibilità totale) o anche dell'art. 1463 (impossibilità parziale), per ritenere verificatasi la risoluzione del rapporto, automaticamente o per effetto del recesso della società comunicato con lettera del 21 dicembre 1993.
Infine, si censura specificamente la motivazione con la quale il Tribunale ha giustificato la decisione di non disporre consulenza tecnica con le stesse argomentazioni già svolte con il quarto motivo.

6.1. Anche questo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Al Tribunale non può essere imputata la violazione all'art. 1362 c.c. perché, conformemente a quanto assume la ricorrente, ha sostanzialmente ritenuto che il senso letterale della parola "infortunio" esprimesse l'intenzione delle parti di limitare la garanzia del corrispettivo al verificarsi di un episodio caratterizzato dalla causa violenta e non all'insorgenza di qualunque malattia. Perciò ha ritenuto superflua ogni indagine sull'esatto significato e sulla corretta traduzione del termine inglese utilizzato nel contratto.

E' giunto, quindi alla conclusione che proprio di infortunio si era trattato, utilizzando al riguardo dati di comune esperienza secondo i quali si configura infortunio anche quando la causa violenta genera un'infermità verso la quale sussiste una predisposizione del soggetto, poiché l'espressione usata dalle parti rivelava l'intenzione di riferirsi a tali episodi, senza operare alcuna distinzione o restrizione. In questo senso, che cioè la malattia si era sviluppata a seguito di traumi subiti nelle partite giocate, va intesa sia l'affermazione circa l'equiparazione della malattia all'infortunio, sia il richiamo ai principi enucleabili dalle disposizioni del d.P.R. 1124/1965, accompagnata peraltro dall'esplicita avvertenza dell'inapplicabilità di tale testo normativo alla fattispecie.

In definitiva, il Tribunale ha ricostruito l'intenzione dei contraenti nel senso che la parola "infortunio" adoperata non consentisse di restringere la garanzia del corrispettivo alla causa violenta idonea da sola a cagionare lo stato invalidante, ma fosse tale da comprendere anche le infermità semplicemente occasionate dall'attività agonistica, con specifico riferimento ai micro-traumi che inevitabilmente subisce un giocatore di pallacanestro a seguito dello sforzo richiesto dalla prestazione atletica.
Si tratta di un'interpretazione alla quale il giudice del merito è pervenuto senza violare le norme del codice civile di cui agli art. 1362 c.c. ss. e con una motivazione sufficiente e logicamente plausibile, cosicché si versa fuori dall'ambito della possibilità di ottenere un riesame mediante la cassazione con rinvio.
Quanto alle censure che investono la mancata ammissione di un consulenza tecnica concernono quella parte della motivazione della sentenza impugnata che si riferisce alla diversa questione dell'intensità dei dolori e della configurabilità di un inadempimento del giocatore; sono, quindi, estranee alla circostanza della riconducibilità dell'episodio morboso alla nozione di infortunio cui si erano riferiti le parti contraenti.
In ogni caso, il potere discrezionale del giudice del merito al riguardo può essere contestato nel suo esercizio solo per vizio della motivazione, vizio che non sussiste.

7. L'esame dei due motivi del ricorso incidentale condizionato, concernenti, nel presupposto della natura subordinata del rapporto di lavoro, il primo la violazione dell'art. 7 1. 300/1979 per essere stato il recesso motivato con l'inadempimento senza previa contestazione dell'addebito, ed il secondo la violazione del principio di immutabilità delle ragioni del recesso ai sensi dell'art. 2 1. 604/1966, restano assorbiti nella decisione di rigetto del ricorso principale.

8. I ricorrenti principali, rimasti soccombenti devono essere condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura di cui in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in £. 78.000 e degli onorari liquidati in £ 10.000.000.

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