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Cassazione Sez. lavoro
Sentenza: 8 gennaio 2003, n. 85

Calciatori e infortuni
Caso: Filippo Rotolo contro la
spa Calcio Novara e Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia spa

Indietro                                                                    pag. 1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al pretore del lavoro di Novara, Filippo Rotolo conveniva in giudizio la spa Calcio Novara e Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia spa - esponendo che fino al 30 giugno 1989 aveva svolto attività di calciatore professionista alle dipendenze del Novara calcio spa.

In data 10 febbraio 1989 il Novara aveva chiesto alla Lega Professionisti di Serie C la risoluzione del contratto a seguito della invalidità derivata ad esso ricorrente da un infortunio subito nel corso di una partita di allenamento in data 25 luglio 1988 e la Lega aveva concesso la risoluzione del contratto per accertata inabilità al gioco del calcio. Aggiungeva il ricorrente che, prima dell'ultimo infortunio nel corso di una partita di calcio all'inizio del 1988, aveva subito la frattura del quinto metatarso destro.

Dopo avere ripreso l'attività sportiva, il 7 marzo 1988 durante un allenamento aveva riportato una frattura allo stesso punto per cui era stato ricoverato all'Ospedale Gradenigo di Torino ed operato di osteosintesi con inserimento di una vite metallica, poi estratta nel luglio 1988; la rimozione non era stata completa tanto che era rimasta una rondella sotto la cute.
Dopo la convocazione per un "ritiro" dal 22 al 30 luglio 1988 aveva, infine, subito la terza frattura del metatarso, dalla quale era derivata la sua totale inabilità al gioco del calcio nonché una inabilità permanente del 12%. Dopo avere, infine, ricordato che gli emolumenti percepiti ammontavano a lire 40 milioni annui e che per gli infortuni subiti aveva sostenuto ingenti spese, il Rotolo chiedeva che, previo accertamento della responsabilità ex articoli 2087 e 2043 c.c. della spa Novara Calcio, la stessa società ed il suo istituto assicuratore fossero condannati al risarcimento dei danni subiti, quantificati in lire 379.460.000 per invalidità specifica del 100% - tenendo conto di un reddito di lire 40 milioni annui, ed operando un abbattimento del 50% anziché del 20% per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa - ed in una somma rimessa all'equo apprezzamento del giudice per la residua invalidità del 12% per il cosiddetto danno da perdita di chances e per il danno biologico, ed in lire 7.362.500 per spese documentate, e, quindi, in una somma non inferiore nel totale a 400.000.000, con interessi legali sulle somme rivalutate.

Dopo la costituzione della spa Novara calcio e delle Assicurazioni d'Italia spa e dopo che era stata disposta la separazione della causa promossa nei riguardi di quest'ultima società con rimessione al tribunale competente, il pretore di Novara rigettava il ricorso del Rotolo. A seguito dell'appello della parte soccombente, il tribunale di Novara, dopo l'espletamento di una consulenza richiesta dal Rotolo, con sentenza del 31 gennaio 2000, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava la spa Novara calcio responsabile dell'infortunio subito dal Rotolo e conseguentemente condannava la società di calcio al risarcimento dei danni liquidati in lire 300.000.000. Nel pervenire a tale soluzione il tribunale osservava in punto di fatto che non poteva dubitarsi, in base alle risultanze della consulenza espletata, che il Rotolo era stato costretto ad abbandonare l'attività agonistica per le ripetute fratture riportate alla caviglia ed in particolare per l'infortunio subito il 25 luglio 1998. Le due prime fratture però non avevano da sole determinato l'inidoneità allo svolgimento della attività calcistica ma avevano solo determinato i presupposti per il verificarsi della terza e decisiva lesione.
L'irrilevanza dei primi infortuni sul piano causale non si traduceva però in una completa irrilevanza sul versante oggettivo in quanto il verificarsi dei precedenti episodi lesivi e la conoscenza degli stessi influivano notevolmente sulla prevedibilità e sulla evitabilità dell'ultima frattura sicché assumevano importanza ai fini decisori anche i rapporti tra la società Novara e la Pro Vercelli per il cui sodalizio il Rotolo aveva spiegato la sua attività prima dell'ultimo infortunio, essendo stato oggetto di "prestito" da parte del sodalizio novarese. E che il Novara calcio fosse a conoscenza degli infortuni subiti dal Rotolo, durante il periodo in cui aveva giocato nella Pro Vercelli, si evinceva con certezza dalle dichiarazioni rese dal dottor Airoldi, medico della società calcistica, e dal suo direttore sportivo, signor Roberto Bacchin. Né per assolvere la spa Novara calcio da ogni responsabilità al riguardo poteva valere la certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica rilasciata dall'istituto di medicina dello sport di Torino. Tale certificazione era il risultato di un marchiano errore professionale dovuto a grave negligenza in quanto all'atto della visita non era stata accertata la presenza di un mezzo di sintesi nel piede destro né erano state rilevate le cicatrici conseguenti all'intervento chirurgico cui il Rotolo era stato sottoposto poco tempo prima. La responsabilità dell'istituto di medicina dello sport non comportava di certo la liberazione della società Novara calcio dall'obbligazione su di essa incombente ex articolo 2087 c.c. Ed invero la verifica delle condizioni fisiche del giocatore professionista deve essere in via continuativa operata dai sanitari della società di calcio di appartenenza. L'attività agonistica implica, infatti, un impegno fisico ed una esposizione agli infortuni che richiedono un controllo costante al fine di prevenire incidenti dovuti allo svolgimento dell'attività sportiva, che costituisce la prestazione professionale del giocatore anche quando non si esplica in partite o gare ma in sedute di allenamento. Per di più nel caso di specie la spa Novara calcio avrebbe dovuto mettere l'Istituto di medicina dello sport nelle condizioni di valutare con piena cognizione la situazione del Rotolo ponendo a sua disposizione la documentazione relativa alle fratture ed agli infortuni già subiti da giocatore. Ed ancora, il sodalizio sportivo avrebbe dovuto sottoporre i calciatori a visite mediche anche all'inizio del ritiro pre-campionato onde avere un controllo aggiornato al momento in cui effettivamente riprendeva l'attività agonistica. Con riferimento ai danni subiti dal calciatore il Tribunale di Novara osservava, infine, che i conteggi effettuati dal ricorrente non erano stati specificamente contestati dalla controparte ma lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa per il gioco di calcio dava luogo ad un abbattimento intorno al 65% piuttosto che al 50% come esposto dal Rotolo, sicché la somma da liquidarsi ammontava a lire 265.000.000 (sulla base del reddito annuo di lire 40.000.000). Aggiungendo a tale somma l'ammontare per l'invalidità permanente parziale e per le spese documentate, e tenuto conto della richiesta di liquidazione in via equitativa, il tribunale riteneva così di liquidare a titolo di risarcimento danni la somma onnicomprensiva di lire 300.000.000. Avverso tale sentenza la spa Novara calcio propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso Filippo Rotolo.

Sommario                                                  Segue

Fonte: Eius: http://www.eius.it/giurisprudenza/2003/001.asp
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