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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore del lavoro di Novara, Filippo
Rotolo conveniva in giudizio la spa Calcio Novara e Assitalia
- Le Assicurazioni d'Italia spa - esponendo che fino al 30 giugno
1989 aveva svolto attività di calciatore professionista alle dipendenze
del Novara calcio spa.
In data 10 febbraio 1989 il Novara aveva chiesto alla Lega Professionisti
di Serie C la risoluzione del contratto a seguito della invalidità
derivata ad esso ricorrente da un infortunio subito nel corso
di una partita di allenamento in data 25 luglio 1988 e la Lega
aveva concesso la risoluzione del contratto per accertata inabilità
al gioco del calcio. Aggiungeva il ricorrente che, prima dell'ultimo
infortunio nel corso di una partita di calcio all'inizio del 1988, aveva
subito la frattura del quinto metatarso destro.
Dopo avere ripreso l'attività sportiva, il 7 marzo 1988 durante
un allenamento aveva riportato una frattura allo stesso
punto per cui era stato ricoverato all'Ospedale Gradenigo di Torino
ed operato di osteosintesi con inserimento di una vite metallica, poi
estratta nel luglio 1988; la rimozione non era stata completa tanto
che era rimasta una rondella sotto la cute.
Dopo la convocazione per un "ritiro" dal 22 al 30 luglio 1988 aveva,
infine, subito la terza frattura del metatarso, dalla quale era
derivata la sua totale inabilità al gioco del calcio nonché una
inabilità permanente del 12%. Dopo avere, infine, ricordato che
gli emolumenti percepiti ammontavano a lire 40 milioni annui e che per
gli infortuni subiti aveva sostenuto ingenti spese, il Rotolo chiedeva
che, previo accertamento della responsabilità ex articoli 2087 e
2043 c.c. della spa Novara Calcio, la stessa società ed il suo istituto
assicuratore fossero condannati al risarcimento dei danni subiti,
quantificati in lire 379.460.000 per invalidità specifica del
100% - tenendo conto di un reddito di lire 40 milioni annui, ed operando
un abbattimento del 50% anziché del 20% per lo scarto tra vita fisica
e vita lavorativa - ed in una somma rimessa all'equo apprezzamento del
giudice per la residua invalidità del 12% per il cosiddetto danno da
perdita di chances e per il danno biologico, ed in lire 7.362.500
per spese documentate, e, quindi, in una somma non inferiore nel totale
a 400.000.000, con interessi legali sulle somme rivalutate.
Dopo la costituzione della spa Novara calcio e delle
Assicurazioni d'Italia spa e dopo che era stata disposta la separazione
della causa promossa nei riguardi di quest'ultima società con rimessione
al tribunale competente, il pretore di Novara rigettava il ricorso del
Rotolo. A seguito dell'appello della parte soccombente, il tribunale
di Novara, dopo l'espletamento di una consulenza richiesta dal Rotolo,
con sentenza del 31 gennaio 2000, in riforma dell'impugnata sentenza,
dichiarava la spa Novara calcio responsabile dell'infortunio subito
dal Rotolo e conseguentemente condannava la società di calcio al risarcimento
dei danni liquidati in lire 300.000.000. Nel pervenire a tale soluzione
il tribunale osservava in punto di fatto che non poteva dubitarsi, in
base alle risultanze della consulenza espletata, che il Rotolo era stato
costretto ad abbandonare l'attività agonistica per le ripetute fratture
riportate alla caviglia ed in particolare per l'infortunio subito il
25 luglio 1998. Le due prime fratture però non avevano da sole determinato
l'inidoneità allo svolgimento della attività calcistica ma avevano solo
determinato i presupposti per il verificarsi della terza e decisiva
lesione.
L'irrilevanza dei primi infortuni sul piano causale non si
traduceva però in una completa irrilevanza sul versante oggettivo in
quanto il verificarsi dei precedenti episodi lesivi e la conoscenza
degli stessi influivano notevolmente sulla prevedibilità e sulla evitabilità
dell'ultima frattura sicché assumevano importanza ai fini decisori anche
i rapporti tra la società Novara e la Pro Vercelli per il cui sodalizio
il Rotolo aveva spiegato la sua attività prima dell'ultimo infortunio,
essendo stato oggetto di "prestito" da parte del sodalizio novarese.
E che il Novara calcio fosse a conoscenza degli infortuni subiti dal
Rotolo, durante il periodo in cui aveva giocato nella Pro Vercelli,
si evinceva con certezza dalle dichiarazioni rese dal dottor Airoldi,
medico della società calcistica, e dal suo direttore sportivo, signor
Roberto Bacchin. Né per assolvere la spa Novara calcio da ogni responsabilità
al riguardo poteva valere la certificazione di idoneità all'attività
sportiva agonistica rilasciata dall'istituto di medicina dello sport
di Torino. Tale certificazione era il risultato di un marchiano errore
professionale dovuto a grave negligenza in quanto all'atto della visita
non era stata accertata la presenza di un mezzo di sintesi nel piede
destro né erano state rilevate le cicatrici conseguenti all'intervento
chirurgico cui il Rotolo era stato sottoposto poco tempo prima. La responsabilità
dell'istituto di medicina dello sport non comportava di certo la liberazione
della società Novara calcio dall'obbligazione su di essa incombente
ex articolo 2087 c.c. Ed invero la verifica delle condizioni fisiche
del giocatore professionista deve essere in via continuativa operata
dai sanitari della società di calcio di appartenenza. L'attività agonistica
implica, infatti, un impegno fisico ed una esposizione agli infortuni
che richiedono un controllo costante al fine di prevenire incidenti
dovuti allo svolgimento dell'attività sportiva, che costituisce la prestazione
professionale del giocatore anche quando non si esplica in partite o
gare ma in sedute di allenamento. Per di più nel caso di specie la spa
Novara calcio avrebbe dovuto mettere l'Istituto di medicina dello sport
nelle condizioni di valutare con piena cognizione la situazione del
Rotolo ponendo a sua disposizione la documentazione relativa alle fratture
ed agli infortuni già subiti da giocatore. Ed ancora, il sodalizio sportivo
avrebbe dovuto sottoporre i calciatori a visite mediche anche all'inizio
del ritiro pre-campionato onde avere un controllo aggiornato al momento
in cui effettivamente riprendeva l'attività agonistica. Con riferimento
ai danni subiti dal calciatore il Tribunale di Novara osservava, infine,
che i conteggi effettuati dal ricorrente non erano stati specificamente
contestati dalla controparte ma lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa
per il gioco di calcio dava luogo ad un abbattimento intorno al 65%
piuttosto che al 50% come esposto dal Rotolo, sicché la somma da liquidarsi
ammontava a lire 265.000.000 (sulla base del reddito annuo di lire 40.000.000).
Aggiungendo a tale somma l'ammontare per l'invalidità permanente parziale
e per le spese documentate, e tenuto conto della richiesta di liquidazione
in via equitativa, il tribunale riteneva così di liquidare a titolo
di risarcimento danni la somma onnicomprensiva di lire 300.000.000.
Avverso tale sentenza la spa Novara calcio propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi.
Resiste con controricorso Filippo Rotolo.
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