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Sentenza: 8 gennaio 2003, n. 85 Caso: Filippo Rotolo contro la spa Calcio Novara e Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia spa |
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Indietro pag. 4 Alla
luce della normativa ora riportata - che attesta una costante preoccupazione
degli organismi statali a che l'agonismo sportivo non costituisca occasione
di lesioni alla integrità psico-fisica dell'atleta - appare ineccepibile
l'assunto della impugnata sentenza, che ha ritenuto rilevante ai fini
della configurabilità della condotta colposa della società
ricorrente la circostanza che detta società, che era a conoscenza
(o che doveva esserlo) di tutta la storia clinica del Rotolo, non ha
compiutamente notiziato l'Istituto di medicina dello sport dell'anamnesi
lavorativa del calciatore e degli infortuni dallo stesso subiti così
causando, o almeno agevolando, il grave errore diagnostico di detto
istituto. 3.
Con il secondo motivo la società ricorrente deduce falsa applicazione
degli articoli 2043, 2056 e 2057 c.c. Non corrispondeva,
infine, al vero che i conteggi non fossero stati contestati atteso che
già nella comparsa di costituzione davanti al pretore di Novara
la somma richiesta dalla controparte era stata definita "irreale
ed incongrua". Questa
Corte, a Sezioni unite, ha di recente statuito che nel rito del lavoro
il difetto di specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore
per la quantificazione del credito oggetto di domanda di condanna, allorché
il convenuto si limiti a negare in radice l'esistenza del credito avversario,
può avere rilievo quando si riferisca a fatti e non semplicemente
alle regole legali o contrattuali di elaborazione dei conteggi medesimi
(cfr. al riguardo Cassazione, Sezioni unite, 761/02). 4.
La società ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al
pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate
unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo. P.Q.M. |
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Fonte: Eius: http://www.eius.it/giurisprudenza/2003/001.asp |
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