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Cassazione Sez. lavoro
Sentenza: 8 gennaio 2003, n. 85

Calciatori e infortuni
Caso: Filippo Rotolo contro la
spa Calcio Novara e Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia spa

Indietro                                                            pag. 4

Alla luce della normativa ora riportata - che attesta una costante preoccupazione degli organismi statali a che l'agonismo sportivo non costituisca occasione di lesioni alla integrità psico-fisica dell'atleta - appare ineccepibile l'assunto della impugnata sentenza, che ha ritenuto rilevante ai fini della configurabilità della condotta colposa della società ricorrente la circostanza che detta società, che era a conoscenza (o che doveva esserlo) di tutta la storia clinica del Rotolo, non ha compiutamente notiziato l'Istituto di medicina dello sport dell'anamnesi lavorativa del calciatore e degli infortuni dallo stesso subiti così causando, o almeno agevolando, il grave errore diagnostico di detto istituto.
E sempre alla luce della indicata normativa appare ineccepibile la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha addebitato alla società di non avere operato un controllo medico all'inizio del ritiro precampionato sulle condizioni di salute del Rotolo.
Se, invero, è regola di comune prudenza operare accertamenti e controlli medici nei riguardi di tutti i calciatori, che si apprestano con il ritiro precampionato a riprendere sforzi fisici di notevole intensità, detti accertamenti e controlli risultano particolarmente doverosi nei confronti di quegli atleti che hanno subito gravi infortuni e delle cui non ottimali condizioni di salute sono già a conoscenza le società sportive di appartenenza.

3. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce falsa applicazione degli articoli 2043, 2056 e 2057 c.c.
In particolare deduce che il tribunale ha quantificato il danno sulla base di una retribuzione annua di lire 40.000.000 laddove la retribuzione del Rotolo ammontava nell'anno 1988/1989 a lire 25.200.000. Per di più il Rotolo dopo l'infortunio aveva trovato un impiego in una ditta per cui in termini reddituali non aveva subito alcun danno sicché la somma di lire 300.000.000 liquidata al calciatore doveva considerarsi assolutamente sproporzionata.

Non corrispondeva, infine, al vero che i conteggi non fossero stati contestati atteso che già nella comparsa di costituzione davanti al pretore di Novara la somma richiesta dalla controparte era stata definita "irreale ed incongrua".
Anche detto motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.

Questa Corte, a Sezioni unite, ha di recente statuito che nel rito del lavoro il difetto di specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore per la quantificazione del credito oggetto di domanda di condanna, allorché il convenuto si limiti a negare in radice l'esistenza del credito avversario, può avere rilievo quando si riferisca a fatti e non semplicemente alle regole legali o contrattuali di elaborazione dei conteggi medesimi (cfr. al riguardo Cassazione, Sezioni unite, 761/02).
Tale statuizione che va inquadrata nel rito del lavoro - caratterizzato da preclusioni, pure ricordate dalla suddetta decisione, scaturenti dalle prescrizioni di cui agli articoli 414 e 416 c.p.c. nonché dai poteri d'ufficio del giudice di merito di cui agli articoli 421, secondo comma, e 437, secondo comma c.p.c. - porta a concludere che la contestazione dei conteggi (sviluppati contabilmente da una apposita perizia), su cui si articola la domanda attrice, assume rilievo solo nel caso in cui vengano richiamati ai fini di detta contestazione circostanze fattuali, suscettibili di dimostrare la non congruità e la non corrispondenza al vero di detti conteggi.
Dette circostanze devono però essere, prima, dedotte ed individuate nelle loro specifiche modalità nella memoria di costituzione ex articolo 416 c.p.c. e, poi, provate, o devono essere state comunque acquisite al processo e successivamente provate a seguito dell'esercizio dei poteri ufficiosi da parte del giudice del lavoro.
Nel caso di specie a fronte delle pretese del Rotolo, quantificate sulla base di una retribuzione annua di 40 milioni ed a fronte delle operazioni peritali che hanno tenuto conto di tale dato contabile, la società Calcio Novara si è limitata, in tutto il giudizio, ad una contestazione del tutto generica della domanda attrice senza indicare in alcun modo gli elementi fattuali attestanti la fondatezza del proprio assunto e senza che dette circostanze (retribuzione annua di entità inferiore a quella individuata dall'attore; emolumenti percepiti dal calciatore successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro sportivo e di cui si assume la detraibilità) abbiano formato in alcun modo oggetto di prova ad iniziativa della società o del giudice nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio.
Non è consentito, infine, dubitare della legittimità nel caso di specie del ricorso alla liquidazione equitativa dei danni subiti dal Rotolo, atteso che, giusta quanto più volte ribadito da questa Corte, l'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e dell'articolo 432 c.p.c., non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (cfr. ex plurimis: Cassazione 8807/01; 409/00) ed essendo sufficiente che l'accertamento del giudice sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (cfr. Cassazione 409/00 citata).

4. La società ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 13,00, oltre euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari difensivi.

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Fonte: Eius: http://www.eius.it/giurisprudenza/2003/001.asp
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