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Sentenza: 8 gennaio 2003, n. 85 Caso: Filippo Rotolo contro la spa Calcio Novara e Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia spa |
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Indietro pag. 3 Sul piano
poi della individuazione dei soggetti responsabili degli eventi lesivi
subiti dall'atleta, per carenza dei necessari accertamenti sanitari
e/o per errori nelle diagnosi e nelle terapie prescritte, si è
evidenziato in dottrina come le società sportive (o la Federazione
ove si tratti di sinistri accaduti nello svolgimento delle competizioni
di squadre nazionali) possano essere chiamate a rispondere alla stregua
dell'articolo 2409 c.c. (in base ai quali i committenti sono responsabili
dei fatti illeciti dei loro commessi, nell'esercizio delle incombenze
cui sono adibiti) e come le suddette società nella sfera contrattuale
possano essere assoggettate anche al disposto dell'articolo 1228 c.c.,
in base al quale il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione,
si avvale dell'opera di terzi è tenuto a rispondere anche dei
fatti dolosi o colposi di costoro. 1.2.
Sotto altro versante va sottolineato come l'accertamento dello stato
di salute dell'atleta vada condotto a tutto campo sperimentando,
a fronte di situazioni dubbie, tutte le più aggiornate tecniche
idonee a disvelarne l'effettiva condizione. Una simile conclusione trova confronto anche nel disposto dell'articolo 2087 c.c. che - come ha più volte affermato questa Corte - si atteggia come norma di chi del sistema antinfortunistico nel senso che anche dove faccia difetto una specifica norma preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generali di prudenza e di diligenza nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore (cfr. ex plurimis: Cassazione 11427/00; 12863/98; 6169/98; 4721/98; 7636/96). A tale riguardo non può mancarsi di osservare che ogni disciplina sportiva che, come il calcio, rende frequente lo scontro fisico tra contendenti e che per il suo accentuato agonismo porta non di rado alla consumazione di falli di gioco improntati a condotte violente, giustifica una ampia operatività nel settore in oggetto del citato articolo 2087 c.c., dovendosi le cautele a tutela della salute - cui è tenuto il datore di lavoro - parametrare sulla specifica pericolosità dell'attività svolta dallo sportivo professionista, che deve essere controllato e seguito a livello medico con continuità ed anche nel momento in cui, in sede di sedute di allenamento e di ritiro precampionato, svolge la propria attività, avendo la realtà fattuale mostrato come interventi solleciti siano serviti ad impedire la consumazione di eventi lesivi di particolare gravità ed, in qualche occasione, ad evitare finanche la morte dell'atleta (cfr. più in generale, per la statuizione che gli obblighi facenti capo sul datore di lavoro a tutela della salute dei suoi dipendenti vanno commisurati alla specificità del lavoro ed alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui la prestazione deve essere resa, Cassazione 11427/00 citata). 2.
Alla stregua delle considerazioni sinora svolte deve ritenersi che
la sentenza si sottrae ad ogni censura. Dette
conclusioni appaiono rispettose anche delle norme e dei principi giuridici
disciplinanti l'attività sportiva degli atleti dipendenti dalle
società calcistiche professionistiche, non potendo in contrario
addursi, come ha fatto la società ricorrente, la circostanza
che l'Istituto di medicina dello sport - istituto di estrema affidabilità
dal punto di vista scientifico - solo pochi giorni prima dell'ultimo
incidente, che aveva decretato la fine della carriera del Rotolo, aveva
valutato quest'ultimo fisicamente integro e, quindi, idoneo alla prosecuzione
dell'attività agonistica. |
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Fonte: Eius: http://www.eius.it/giurisprudenza/2003/001.asp |
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