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Lavoro sportivo - Clausola compromissoria
Sentenza n. 11404/2000

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro
Presidente G. Prestipino - Relatore P. Picone

Continua dalla prima pagina                                                                pag. 2

2.4. In ottemperanza al monito, più volte rivolto ai giudici dalla Corte costituzionale, che in presenza di dubbi circa l'esatta portata di norme, l'interpretazione secundam Constitutionem va sempre preferita, si deve ritenere che non può non essere consentito ottenere che sia la giurisdizione ordinaria ad accertare se nella fattispecie si configuri realmente improponibilità della domanda ovvero incompetenza del giudice adito.
Per questa ragione non è condivisibile il principio affermato dalla sentenza della Corte (sez. I, 8 luglio 1996, n. 6205, richiamata nella memoria), secondo cui la costituzione del collegio arbitrale sottrae al giudice ordinario ogni potere di deliberare in ordine all'esistenza, alla validità ed alla portata dell'accordo derogatorio della sua competenza, restando tale accertamento affidato in via esclusiva agli arbitri, la cui pronuncia sarà suscettibile di impugnazione per nullità qualora dovesse essere eccepita la mancanza della loro potestas iudicandi per qualsiasi motivo che comporti carenza dell'investitura da parte dei privati contraenti.

Merita invece conferma, per la sua aderenza al precetto costituzionale, l'indirizzo prevalente nella giurisprudenza della Corte, secondo il quale il fenomeno della litispendenza e l'operatività del principio della prevenzione, di cui all'art. 39 c.p.c., sono configurabili con riferimento a procedimenti pendenti dinanzi a giudici parimenti muniti di competenza, e non anche, in ipotesi di contemporanea pendenza della medesima causa davanti all'autorità giudiziaria ed a un collegio arbitrale, la quale, investendo sfere di competenza a carattere esclusivo ed inderogabile, va risolta con l'affermazione o negazione della competenza del giudice adito, in relazione all'esistenza, al contenuto ed ai limiti di validità del compromesso o della clausola compromissoria (cfr. Cass. 14 aprile 1979, n. 1943; 9 aprile 1998, n. 3676).

2.5. Peraltro, gli argomenti utilizzati per sostenere che l'apertura della procedura arbitrale non consente al giudice ordinario di accertare l'esistenza dei suoi presupposti se non dopo la pronunzia degli arbitri sono piuttosto pertinenti alle ipotesi di arbitrato rituale, mentre, nel caso di specie, l'ipotesi appare essere quella dell'arbitrato irrituale, come ritengono gli stessi ricorrenti principali, conformemente, del resto, al consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte (cfr. Cass., sez. un., 17 novembre 1984, n. 5838; 6 aprile 1990, n. 2889; 2 aprile 1998, n. 3420).

2.6. In conclusione, poiché l'apertura di una procedura arbitrale non impedisce di chiedere al giudice ordinario di accertare la proponibilità della domanda (o la competenza del giudice stesso), correttamente il Tribunale, avendo accertato che il L. si era limitato in sede arbitrale a dedurre di non aver mai stipulato una clausola compromissoria, ha proceduto all'indagine necessaria per stabilire se la domanda, nella prospettiva dell'arbitrato irrituale, fosse proponibile.

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