3. Il risultato di tale accertamento è investito dalle altre censure contenute nello stesso secondo motivo del ricorso principale.
Tra esse, è senz'altro infondata quella di violazione dell'art. 808 c.p.c., perché il Tribunale non ha affermato che una clausola compromissoria non possa essere stipulata con atto separato dal contratto individuale di lavoro o comunque rinvenirsi in atti richiamati dal contratto stesso, ma ha escluso in fatto l'esistenza di un simile accordo.
3.1. La denunzia di violazione degli art. 1362 ss. è inammissibile perché il motivo di ricorso non precisa quale regola sarebbe stata specificamente non osservata dal giudice di merito nel procedimento di interpretazione della volontà delle parti (cfr. tra le tante, Cass. 2 febbraio 1996, n. 914).
3.2. Anche la denunzia di vizi della motivazione non ha fondamento perché non si ravvisano insufficienze (del resto il ricorrente non allega la necessità di accertamenti di fatto decisivi che il giudice del merito avrebbe dovuto compiere), né il ragionamento del Tribunale può essere sindacato sotto il profilo della contraddittorietà, atteso che le ragioni del suo convincimento sono espresse secondo i parametri di una logica plausibile.
La sentenza impugnata, infatti, ha constatato che il contratto stipulato dalle parti non contemplava espressamente una clausola compromissoria, ma ha tuttavia ammesso che, in astratto, la sua stipulazione potrebbe essere ravvisata nelle disposizioni del punto n. 9 del contratto stesso (sul quale si concentrano le argomentazioni del motivo di ricorso in esame), secondo le quali il giocatore assumeva l'impegno di rispettare il Regolamento della Federazione Italiana di Pallacanestro e il Regolamento della Federation Basket Amateur (FIBA).
All'esito dell'indagine, compiuta al fine di stabilire, al di là del senso letterale, quale fosse stata la comune intenzione dei contraenti il giudice del merito è pervenuto alla conclusione che le parti non avevano inteso richiamare, tra le disposizioni regolamentari, anche quelle concernente il deferimento delle controversie ad arbitri.
Siffatta conclusione è fondata sugli argomenti che seguono:
a) una clausola compromissoria, mediante espresso rinvio alla regolamentazione dell'arbitrato contenuta nel regolamento della Federazione Italiana Pallacanestro, era contenuta nel modulo sottoscritto dal L. in data 21 settembre 1993 ai fini del tesseramento di atleta straniero, trovando conferma nel "modulo dichiarativo" sottoscritto nella stessa data con il quale si prendeva atto dell'inefficacia di clausole contrattuali in contrasto con i regolamenti federali;
b) che, tuttavia non soltanto gli atti menzionati non erano rivolti alla controparte contrattuale, ma non rispondevano alla reale volontà negoziale del L. in forza di esplicito accordo fra le parti poiché si dava atto nel contratto di lavoro che la sottoscrizione del modulo era avvenuta ai soli fini burocratici che il giocatore era stato "costretto" a sottoscriverlo, che la società non avrebbe applicato quanto previsto nel modulo, che in caso di controversie nessuna efficacia sarebbe stata riconosciuta al modulo.
c) che, nello stesso punto n. 9 del contratto, l'impegno di rispettare i regolamenti federali era espressamente subordinato alla condizione che tali regolamenti non siano in contraddizione con le clausole e condizioni stabilite nel presente contratto;
d) che sempre nel contratto, si avvertiva che in caso di controversie o difformità esistenti o verificantesi tra il contratto stipulato tra il Giocatore e la Società e la Dichiarazione del Giocatore Straniero, la Società e il Giocatore convengono che il contratto invaliderà la Dichiarazione del Giocatore Straniero e che tutte le clausole e le condizioni contenute nel contratto tra il Giocatore e la Società sussisteranno e prevarranno.
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