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Lavoro sportivo - Clausola compromissoria
Sentenza n. 11404/2000

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro
Presidente G. Prestipino - Relatore P. Picone

Continua dalla terza pagina                                                                pag. 4

3.3. Sulla base di questi accertamenti di fatto, il Tribunale è giunto alla conclusione che il punto 9 del contratto, recante l'impegno del giocatore di rispettare i regolamenti federali, ma subordinatamente alla condizione che le disposizioni ivi contenute non si ponessero in contraddizione con le clausole e condizioni del contratto stesso, non potesse essere interpretato nel senso che l'intenzione delle parti fosse stata quella di stipulare per relationem una clausola compromissoria.
La società ricorrente oppone che l'accettazione dei regolamenti federali comportava anche accettazione della clausola compromissoria dagli stessi prevista e disciplinata, perché pattuizione che in alcun modo si poneva in contrasto o in contraddizione con le altre clausole del contratto di lavoro e che, sotto questo profilo, era stata efficacemente confermata con la sottoscrizione del modulo.
La critica si risolve nel contrastare il risultato interpretativo del giudice di merito con quello che ad avviso della ricorrente sarebbe stato rispondente all'intenzione delle parti. Come tale è inammissibile in sede di legittimità perché il ragionamento del Tribunale non scende al di sotto dei requisiti minimi di logica tra premesse e conclusioni, desumendo dal complesso degli accertamenti di fatto il convincimento che le parti escludendo chiaramente e decisamente che i regolamenti federali potessero prevalere sulle clausole del contratto di lavoro, non avevano avuto l'intenzione di recepirli per una parte non certo trascurabile, quale il deferimento delle controversie ad arbitri pur in assenza di qualsiasi specifico riferimento a tale modo di composizione delle controversie.

4. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e dell'art. 2094 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., per avere il Tribunale qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello che era invece un rapporto di lavoro caratterizzato dall'autonomia del giocatore.

4.1. La Corte dichiara inammissibile il motivo perché, come risulterà evidente dall'esame degli altri motivi di ricorso, l'accertamento del Tribunale nel senso dell'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro subordinato non ha avuto alcuna incidenza sulla soluzione data alla lite, né lo stesso accertamento rileva ai fini del giudizio di cassazione sulla correttezza di tale soluzione. Manca comunque la prova che le parti ricorrenti principali abbia un qualsiasi interesse alla cassazione della sentenza impugnata in ordine a tale accertamento.

5. Con il terzo motivo del ricorso principale è denunziata la violazione degli art. 1362, 1463, 1464 e 2119 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 e all'art. 112 c.p.c. Congiuntamente al terzo motivo, per ragioni di connessione, deve essere esaminato il quarto motivo, con il quale la società denunzia violazione degli art. 1218, 1453, 1455, 1458 c.c. in relazione agli art. 360, n. 3 e n. 5, e 134 c.p.c.

5.1. Si è detto che non rileva nella controversia la qualificazione del rapporto di lavoro secondo i parametri della subordinazione e dell'autonomia. L'affermazione si giustifica con la considerazione che, nella specie, il tema controverso è se la società avesse l'obbligo di pagare, nei limiti della somma indicata nel dispositivo della sentenza impugnata, il corrispettivo pattuito pur in assenza della controprestazione e la soluzione non è suscettibile di variare in funzione dell'applicazione delle norme sul lavoro subordinato o di quelle sul lavoro autonomo.

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